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Legge di bilancio: cosa cambia per la previdenza

In considerazione dell’importanza del tema previdenziale, in primo piano in questi giorni e materia della Legge di Bilancio 2017, l’AAROI-EMAC propone ai suoi Iscritti un approfondimento (di seguito ed in allegato) di Claudio Testuzza – Esperto in tematiche previdenziali. Speriamo che tale articolo possa chiarire i punti principali di un tema in continua evoluzione e soggetto a frequenti cambiamenti di non sempre facile lettura.

Alessandro Vergallo
Presidente Nazionale

 

LEGGE DI BILANCIO: COSA CAMBIA PER LA PREVIDENZA

La legge di bilancio per il 2017, presentata alle Camere, prevede una spesa di circa 1 miliardo e 900 milioni per gli interventi nel settore previdenziale.
Spesa che raggiungerà, complessivamente, i 6 miliardi di euro nel triennio programmato.
Erano iniziative attese fortemente dai lavoratori e dai sindacati.
Anche se, dobbiamo ammetterlo, le speranze di revisione della legge Fornero erano nettamente superiori al risultato raggiunto.

Il più importante intervento proposto del Governo, e cavalcato dalle organizzazioni sindacali, è la così detta APE, l’acronimo che identifica la possibile uscita anticipata dal lavoro.
Una flessibilità d’uscita che la precedente legge aveva annullato prevedendo solamente, al raggiungimento di 66 anni e sette mesi (per il 2016/2017), il pensionamento di vecchiaia.
Con l’Ape, prevista per un biennio e in forma volontaria, sociale, e d’impresa, si potrà anticipare sino a tre anni e sette mesi il limite previdenziale. Si parte da maggio del prossimo anno, in via sperimentale, con i nati tra il 1951 ed il 1953 (nel 2018 poi si passerà alla fascia 1952-1955) che potranno andare in pensione una volta compiuti i 63 anni, e quindi potranno sfruttare al massimo 3 anni e 7 mesi di prestito ponte. Il trattamento pensionistico non prevede la tredicesima! Prestito che andrà poi restituito in 240 rate (20 anni) una volta maturati i requisiti per ottenere la pensione. Per un reddito netto di 1.000 euro, la decurtazione oscillerà tra i 45 euro al mese, nel caso l’anticipo sia di un solo anno, ed i 161 euro per chi lascia a 63 anni. Poi si sale progressivamente sino ad una decurtazione di 157-564 euro per chi guadagna 3.500 euro. Questo come minimo, perché è immaginabile che ai redditi più alti venga corrisposta una minore detrazione fiscale. Gli interessati dovranno quindi fare bene i conti e considerare, oltre alla decurtazione dell’importo pensionistico legata al prestito, anche, che, con tre anni di minori versamenti, la pensione finale sarà più bassa di circa il 6% (visto il montante contributivo più basso) e che si perdono pure tre anni di accantonamenti di Tfr. La soglia di reddito sotto la quale lo Stato si fa carico di tutti gli oneri relativi al rimborso del prestito è stata fissata a 1.500 euro contro il 1.650 chiesti dai sindacati. Sopra questa soglia la penalizzazione verrà calcolata solamente sulla quota eccedente questo importo. Quindi è stata definita la platea dei cosiddetti lavori faticosi che potranno usufruire di questo trattamento agevolato. Si tratta di maestre d’asilo, macchinisti e autisti di mezzi pesanti, lavoratori del settore edile e di alcune fasce delle professioni infermieristiche, come gli addetti alle sale operatorie. Ovvero quei lavoratori la cui gravosità del lavoro (pesante o rischioso) e la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale. Poi potranno beneficiare dell’Ape sociale anche i disoccupati, persone senza reddito, invalidi con limite pari o superiore al 74%, lavoratori con carichi di cura legati alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. A sorpresa, rispetto ad impegni presi nel corso delle trattative delle scorse settimane, il Governo ha deciso, però, di alzare in maniera considerevole i requisiti contributivi per accedere all’Ape sociale. Anziché 20 anni di contributi ne serviranno almeno 30 nel caso il lavoratore si trovi in cassintegrazione e 36 in tutti gli altri casi. L’Ape potrà essere richiesta anche da chi rimane al lavoro, come integrazione al reddito. Potrà essere, infatti, richiesta passando ad un rapporto a part-time e ottenendo, così, un’integrazione al salario ridotto e maturare regolarmente l’anzianità anagrafica necessaria per andare in pensione di vecchiaia con i normali limiti.
Le norme sull’Ape dovranno, comunque, anche raccordarsi con quelle sul part-time agevolato, operativo dallo scorso giugno (visto che i requisiti di accesso sono identici) e quelle sull’iso-pensione Inps, pagata ai lavoratori cui mancano non più di 4 anni per la pensione e che escono in anticipo sulla base di accordi aziendali (articolo 4 della legge 92/2012).

Risolto anche il nodo dei lavoratori precoci, ovvero quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare in età giovanile. In base alle nuove disposizioni questa fascia di lavoratori potrà accedere alla pensione con 41 anni di contributi (n.b.: dal 2019 riprende l’accrescimento collegato alla speranza di vita). Bisognerà però avere gli stessi requisiti previsti per l’accesso all’Ape sociale, ovvero essere disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili o rientrare nelle categorie dei lavori faticosi (edili, maestre d’asilo, infermieri, macchinisti, ecc.) e soprattutto avere versato almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni.
Per chi accede a tale facilitazione è preclusa la possibilità di cumulare eventuale reddito da lavoro, dipendente o autonomo, per il tempo pari all’anticipo della pensione.
A favore dei precoci e per tutti coloro che andranno in pensione anticipata con le normali regole vengono eliminate, definitivamente, le penalizzazioni sul trattamento pensionistico già previste per coloro che escono prima dei 62 anni che sarebbero dovute tornare in vigore dal 1° gennaio 2018.

Per agevolare l’uscita dal lavoro il Governo ha introdotto altre due modifiche.
Riguardano le ricongiunzioni dei contributi ed una modifica dei criteri per i lavori usuranti.
Nel primo caso è stato indicato il cumulo gratuito dei contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche diverse, inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini dell’importo sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate, ovvero di inabilità ma non alla possibilità di maturare il diritto. In quanto è stato previsto che l’interessato debba essere già in possesso dei requisiti relativi. Questa norma vale per tutte le gestioni che rientrano sotto l’ombrello dell’Inps/Inpdap fra cui, anche la gestione separata. Mentre non riguarda le Casse privatizzate dei professionisti (fra queste l’Enpam e tutte quelle del settore sanitario).
Il nuovo cumulo potrà essere conveniente a chi abbia già chiesto la ricongiunzione.
In questo caso è stato previsto il recesso (entro il 31 dicembre 2017) dalla primitiva richiesta e il rimborso di ciò che si fosse già pagato, salvo l’eventuale pagamento già effettuato integralmente o se si sia già ottenuta la liquidazione della pensione. Per coloro che si avvalgono della nuova disposizione i termini di 24/12 mesi previsti per il pagamento della liquidazione e del Tfr decorreranno dall’epoca di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia!
Ai lavoratori occupati in mansioni usuranti, quelle fissate dall’apposita legge, verrà invece concessa la possibilità di anticipare la pensione di 12/18 mesi, annullando la finestra d’uscita prevista dall’attuale normativa agevolata. Per queste categorie è garantita, la cancellazione dell’obbligo che anche l’ultimo anno di lavoro sia “usurante” per coloro che già ne hanno sostenuti 7 negli ultimi 10 o che hanno svolto attività “dure” per il 50 % dell’intera vita lavorativa.
Per i pensionati arriva un aumento della quattordicesima. L’assegno passerà da 336 a 437 euro per chi ha fino a 15 anni di contributi, da 420 a 546 euro per chi ha fino 25 anni di contributi e da 504 e 655 euro per chi ha più di 25 anni di versamenti effettuati.
Per chi riceverà per la prima volta l’assegno extra (redditi fino a 1.003,78 euro, ovvero due volte il trattamento minimo Inps) valgono i vecchi trattamenti: fino a 15 anni di contribuzione l’assegno sarà di 336 euro, per salire a 420 fino a 25 anni di versamenti e toccare i 504 euro da 25 anni in su.

Altra novità l’aumento della «no tax area» che per tutti sarà equiparata a quella dei lavoratori privati a quota 8.125 euro.
A tutte queste nuove norme bisognerà forse aggiungere un potenziale di altri 25mila soggetti che potrebbero godere dell’ottava salvaguardia per gli esodati di cui si parla in queste settimane. Mentre sarebbe molto opportuno intervenire sulla possibilità di proroga della «opzione donna», ovvero la possibilità estesa l’anno scorso (legge 208/2015) di poter andare in pensione anticipata (con 35 anni di contributi e 57 e 3 mesi di età per le dipendenti, un anno in più per le autonome) alle donne che hanno maturato tali requisiti entro la fine del 2015. Peraltro, siccome dall’estensione sono rimaste escluse le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre degli anni 1957 e 1958 sarebbe giusto favorire, almeno per loro, un allungamento dei termini a fronte dei risparmi effettuati rispetto alle previsioni di spesa per l’anno in corso.

26 Ottobre 2016

Claudio Testuzza

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