Rispetto dell´orario contrattuale: la comunicazione da inviare
Al fine di dar seguito alla Vertenza Intersindacale per quel che riguarda il rispetto dell´orario di lavoro contrattuale è stato predisposto il modulo per la Comunicazione relativa ai punti successivamente elencati:
a) comunicazione (con decorrenza immediata) che ogni mese di lavoro dovrà constare di un carico di lavoro computabile con la seguente formula: giorni lavorativi x 7,60 (se settimana lavorativa di 5 giorni) o giorni lavorativi x 6,33 (se settimana lavorativa di 6 giorni), e che pertanto turni mensili di lavoro comportanti esuberi orari nella media trimestrale saranno rispediti al mittente per la loro correzione.
b) comunicazione (con decorrenza immediata) che ai sensi dell´art. 17 comma 5 CCNL 3.11.2005, in caso di chiamata in pronta disponibilità, l´attività lavorativa effettivamente prestata dovrà essere compensata come recupero orario, e NON remunerata come lavoro straordinario, diffidando l´amministrazione da tale remunerazione;
Inoltre, si rammenta che ai sensi dell´art. 6 CCNL 10.02.2004 (ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996) “l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale – a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 14 CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti) da effettuarsi entro trenta giorni – dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi”; per tale ragione, la comunicazione suggerita al precedente punto a potrà ricomprendere anche il lavoro ordinario svolto nei giorni festivi (domeniche comprese).
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