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AAROI-EMAC Calabria scrive al Commissario

La lettera

Con riferimento alla delibera n. 740/2020 del 22/06/2020 che subordina l’erogazione dei compensi per i turni effettuati c/o il Servizio di Elisoccorso regionale ai Dirigenti Medici Anestesisti Rianimatori __ __ __ __ __, dipendenti di codesta Azienda e dalla stessa già autorizzati ex art. 53 T.U.P.I. ad esercitare sulle eliambulanze, la scrivente O.S. evidenzia come il Decreto 208 del 28 Marzo 2000 del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità Regione Calabria precisi che “i compensi in parola vanno erogati, nella misura indicata, dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere cui appartengono i soggetti interessati previa attestazione da parte del Direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 di Catanzaro, responsabile della turnazione mensile del personale sanitario impiegato nel servizio di elisoccorso, inviando a questo Dipartimento, con scadenza trimestrale, copia della rendicontazione per il cui importo totale, a carico del bilancio della Regione Calabria, questo Dipartimento provvederà, tramite istruttoria delle strutture interessate, a rimettere i relativi fondi a destinazione vincolata, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate..”. .

Appare dunque inequivocabile che la consecutio sia la retribuzione del personale ed il successivo rimborso alle Aziende da parte del Dipartimento Tutela della Salute, e non il contrario. Né si comprende perché il personale che ha già regolarmente svolto il servizio debba essere utilizzato quale strumento coercitivo per l’esigibilità del credito da parte delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere verso la regione Calabria. Così come corre l’obbligo alla scrivente O.S. segnalare alla S.V. che “subordinare la prosecuzione delle attività di elisoccorso del personale dipendente di questa Azienda, alle pregresse e dovute rimesse regionali” può comportare la mancata copertura dei turni di elisoccorso già programmati, configurandosi una interruzione di pubblico servizio ad Ella addebitabile.

Per questo motivi si suggerisce la revoca, in autotutela, della delibera, nei due punti citati (subordinazione della corresponsione degli emolumenti agli aventi diritto e subordinazione della prosecuzione dell’attività) valutando nel frattempo la scrivente O.S. l’eventuale sussistenza di profili di responsabilità penale, civile ed amministrativa da riportare nelle competenti sedi giudiziarie.

Distinti saluti

Il Presidente della Sezione Regionale
Dr. Domenico Minniti

La lettera

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