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NO all’utilizzo dell’AR per turni in PS, altre Unità Operative, Guardia interdivisionale

Il documento inviato dal Dr Marco Chiarello, Presidente AAROI-EMAC Marche, ai DIRETTORI SANITARI DELLE AZIENDE MARCHE NORD – INRCA – TORRETTE e AI DIRETTORI SANITARI DI ASUR E DELLE AREE VASTE.

Da qualche mese, in concomitanza con le carenze di professionisti specialisti in varie discipline, alcune amministrazioni sanitarie regionali e le loro direzioni sanitarie propongono ai vari dirigenti medici l’effettuazione di turni di lavoro in Unità Operative diverse da quella di appartenenza, anticipando anche con telefonate improprie l’emissione di “ordini di servizio” verbali e, solo in seguito, scritti.

Precisando che il cosiddetto “ordine di servizio” non è contemplato come istituto nell’ambito delle regole dettate dai CC.CC.NN.LL (dal 1996 ad oggi) della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, resta applicabile in comprovate situazioni di emergenza, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali al riguardo, il solo Istituto della Mobilità d’urgenza, la quale “ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata” (rif. Art. 16 CCNL 10.2.2004 mai disapplicato), e comunque fermo restando il dovuto rispetto di quanto normato dall’Art. 11 (Il contratto individuale di lavoro) del vigente CCNL, il quale al c. 2 prevede “la forma scritta” dove “devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) area e disciplina o profilo di appartenenza; f) sede e unità operativa dell’attività lavorativa”.

Questo Istituto presenta regole ben precise in merito alla sua applicazione ed alla sua reiterazione, dovendosi applicare al medesimo dirigente, previa comunicazione per tempo in forma scritta, per soli 30 giorni nell’arco dell’anno solare di riferimento e potendosi reiterare per un periodo maggiore solo con il consenso del dirigente medesimo (CCNL 10/4/2004).

PER L’ANESTESISTA RIANIMATORE NON E’ CORRETTO IPOTIZZARE E TANTOMENO REALIZZARE UNA MOBILITA’ DI URGENZA (ORDINE DI SERVIZIO) AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DI APPARTENENZA!

INFATTI:

  1. L’effettuazione di turni in Unità Operative diverse da quella di appartenenza può avvenire solamente utilizzando specialità che riconoscono nella equipollenza l’idoneità professionale adeguata per svolgere tali turni (Decreto Ministeriale 1998 – tabella equipollenze per valutazione e verifica dei titoli di carriera e tabella per verifica e valutazione delle specializzazioni).

Al contrario, l’Anestesia e Rianimazione non è dotata di alcuna equipollenza con nessuna altra specialità e non può consentire all’Anestesista Rianimatore di essere impiegato in turni di Pronto Soccorso o di altre Unità Operative quali, ad esempio, la Medicina interna o l’infettivologia, né tanto meno il 118.

  1. Non solo, i criteri di massima sulla organizzazione del servizio di guardia definiti dall’accordo FIASO del 2/4/1970 (Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere) stabilivano all’art. 15 che il servizio di guardia interdivisionale, accettazione e di pronto soccorso deve essere garantito “da organici autonomi in tutti gli ospedali generali regionali e provinciali. Negli ospedali di zona il servizio può essere effettuato da personale medico appartenente alle divisioni ed ai servizi di diagnosi e cura, con esclusione dei medici addetti al laboratorio, alla radiologia ed al servizio di anestesia”.

Tale principio ha poi trovato testuale conferma nell’articolo 67 dell’accordo FIASO 23/6/1974 e non ha subito modifiche né nel successivo accordo FIASO 16/2/1979.

  1. I CC.CC.NN.LL., a partire da quello del 5/12/1996, proseguendo per quello del 3/11/2005 e per finire a quello tutt’ora vigente del 19/12/2019, stabiliscono regole ben precise in merito alla necessità di organizzare il lavoro nelle singole UU.OO. attraverso dotazioni organiche proprie e, pertanto, relative alle singole specialità.

CCNL 3/11/2005, articolo 16, comma 1, lettera b);
CCNL 3/11/2005, articolo 16, comma 4, che rimanda all’allegato 2 del medesimo contratto CCNL 19/12/2019, art. 24, comma 9; art. 26, comma 4: allegato 2 del CCNL 3/11/2005.

Gli articoli citati sostanziano l’evidenza che le UU.OO. di degenza e di servizio, attraverso i propri organici, debbano garantire la continuità assistenziale almeno per le 12 ore diurne; alcune di esse, tra cui Pronto Soccorso – Rianimazione e Terapia Intensiva (… allegato 2 citato), anche per 24 ore, ovviamente con guardia PROPRIA!.

  1. Va inoltre sottolineato con rigore come l’U.O. di Anestesia e Rianimazione, per le motivazioni suddette e per il contenuto del punto 3 della presente, abbia l’obbligo di garantire la continuità assistenziale H/24 sia in ambito rianimatorio che in quello ostetrico-punto nascita. E’, quindi, titolare almeno di DOPPIA guardia attiva (anche più di due, in riferimento ad ospedali di grandi dimensioni) a garanzia della risposta al Paziente critico.

La carenza di Anestesisti Rianimatori, complessivamente corrispondente a 38 colleghi nella regione Marche, ancor prima della emergenza legata alla Pandemia, ha determinato l’applicazione dell’Istituto contrattuale dell’attività aggiuntiva, Istituto con caratteristica di base volontaria, potendosi garantire l’effettuazione di circa 11.400 turni / anno, con carico di lavoro incrementato. Con il subentro della Pandemia, si è esacerbato il carico di lavoro degli Anestesisti Rianimatori i quali hanno garantito la copertura assistenziale dei Posti Letto di Rianimazione e Terapia Intensiva incrementati in ragione delle necessità rianimatorie dei Pazienti critici COVID-19.

Non ha senso, principalmente per le ragioni suddette, ma anche per logica applicazione dell’incremento lavorativo in ambito specialistico anestesiologico rianimatorio, proporre ad un Anestesista Rianimatore l’effettuazione di un turno di lavoro in ambito diverso da quello della propria disciplina!       

Si deve concludere, con la presente, che il principio della esclusione dei medici Anestesisti Rianimatori dal servizio di Pronto soccorso e dalle guardie interdivisionali risponde ad un riferimento normativo tuttora valido sia sotto il profilo formale, sia soprattutto sotto il profilo logico, risultando evidente tra l’altro il rischio di pericolosi disservizi, determinati dalla possibile contestualità di esigenze sanitarie da assicurare laddove si obbligasse il Medico Anestesista Rianimatore alla responsabilità (che non gli compete!) di diversi reparti, con evidenti riflessi di natura penale per chi dovesse imporre un turno lavorativo in pronto soccorso o altro reparto.

Si invitano, pertanto, le Sigg.rie Loro in indirizzo ad evitare l’utilizzo dell’Anestesista Rianimatore (già gravato da estenuanti turni di lavoro in ambito proprio!) per la copertura di turni di servizio in pronto Soccorso o altre Unità Operative o Guardia interdivisionale, considerando illegittima qualsiasi applicazione dell’Istituto della Mobilità d’urgenza in tal senso applicata.

Da sempre assicurato e caratteristico del suo comportamento il supporto dell’Anestesista Rianimatore ai casi critici in cui sono in pericolo le funzioni vitali in qualsiasi reparto interno all’ospedale, certamente non costituendosi come turno lavorativo ma come consulenza e supporto per quanto di necessità ai pazienti ed ai Colleghi.

14 Febbraio 2022                  

Il Presidente regionale AAROI-EMAC
Dr Marco Chiarello

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