Non sei ancora Iscritto? AAROI-EMAC riunisce oltre 11.000 Medici Professionisti Iscritti!

Home Avvisi Liste d’Attesa: applicare subito aliquota del 15% o STOP prestazioni aggiun...

Liste d’Attesa: applicare subito aliquota del 15% o STOP prestazioni aggiuntive

L’AAROI-EMAC ha inviato una PEC al Ministro della Salute, alle Regioni e a tutte le Aziende e gli Enti del SSN relativamente alla “Applicazione del DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie” (GU n.132 del 07/06/2024) convertito con modificazioni dalla LEGGE 29 luglio 2024, n. 107 (G.U. n.178 del 31/07/2024) – Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2024”.

Nello specifico l’Associazione – rilevando che in gran parte delle Aziende ed Enti tenuti ad applicare il trattamento fiscale per tutte le prestazioni aggiuntive rese ai sensi dell’Art. 89 comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021 prescritto dalla norma, tale obbligo sia stato ad oggi in parte o in toto disatteso, in alcuni casi con l’applicazione delle aliquote Irpef ordinarie, ed in altri casi con la sospensione della loro remunerazione, anche per un articolo pubblicato su Sanità 24 – IlSole 24 Ore firmato da due esperti – ha ritenuto opportuno sottolineare e riportare correttamente quanto previsto dalla LEGGE 29 luglio 2024, n. 107 e dalla “Risoluzione 36/E” del 22/07/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

Così come disposto da tali normative, l’AAROI-EMAC auspica un immediato interessamento delle Istituzioni a cui è rivolta la PEC, per sbloccare, in tutte le Aziende ed Enti del SSN, l’applicazione integrale della LEGGE 29 luglio 2024, n. 107, la quale, in combinato disposto con la “Risoluzione 36/E” dell’Agenzia delle Entrate prescrive invece obbligatoriamente, chiaramente e senza ombra di dubbio, sia l’aliquota Irpef sostitutiva (15%) che è senza eccezione alcuna da applicarsi a TUTTE le prestazioni aggiuntive previste dall’art. 89 e correlati del CCNL della Dirigenza Sanitaria del 23.01.2024, sia la decorrenza di tale applicazione (tutte le prestazioni remunerate a far data dal 08/06/2024, anche qualora effettuate in date antecedenti), sia le modalità di adempimento fiscale per l’uopo, dovendo peraltro le Aziende ed Enti del SSN finora resesi inadempienti a quanto prescritto dalla legge provvedere senza ulteriore indugio:- qualora abbiano già remunerato le suddette prestazioni aggiuntive assoggettandole tutte o in parte ad imposizione fiscale ordinaria, al ricalcolo deIl’RPEF al 15% ed a quanto di conseguenza;- qualora non le abbiano ancora remunerate, a provvedere al più presto applicando a TUTTE le prestazioni aggiuntive di cui all’Art. 89 e correlati del vigente CCNL l’imposizione fiscale del 15% prescritta dalla legge.

Diversamente, la scrivente Organizzazione Sindacale, oltre che riservarsi fin d’ora, nei confronti delle Aziende ed Enti del SSN inadempienti alla legge, ogni altra iniziativa a tutela dei propri Associati, provvederà senza esitare a raccomandare a tutti loro, attraverso ogni mezzo di comunicazione di cui essa dispone, l’astensione, con decorrenza 01/09/2024, da ogni disponibilità ad effettuare ogni prestazione aggiuntiva rientrante nell’imposizione fiscale prescritta dalla norma in oggetto, fino a che non ne sia anticipatamente ed inequivocabilmente assicurato formalmente, da parte dell’Azienda o Ente datore di lavoro, il dovuto e tempestivo pagamento con la corretta applicazione impositiva fiscale del 15% di legge.

DOCUMENTO 2024_AAROIEMAC_Applicazione LEGGE 29 luglio

“Risoluzione 36/E” del 22/07/2024 dell’Agenzia delle Entrate

Articolo Sanità24 – Il Sole 24 Ore

> POTREBBERO INTERESSARTI

SERVIZI RISERVATI AGLI ISCRITTI

Seguici su