Doppia vittoria AAROI-EMAC Lombardia sul diritto alla monetizzazione delle ferie
Con due recenti sentenze, che hanno accolto due distinti ricorsi di iscritti AAROI-EMAC Lombardia, il Tribunale di Monza e il Tribunale di Varese hanno riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Tale diritto è stato stabilito senza che si sia reso necessario dimostrare che il dirigente medico non avesse potuto fruire delle ferie per ragioni inerenti il servizio.
In particolare, nelle sentenze sono richiamati i principi espressi più volte – ed ormai consolidati – dalla Corte di Cassazione secondo cui “il dipendente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un’adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.”
E’ quindi ormai chiaro che spetta alle Aziende dimostrare in giudizio di avere informato il medico, in modo puntuale nel corso degli anni, del necessario godimento delle ferie e di averlo messo nelle condizioni di esercitare questo diritto.
Ciò significa che non basta una informazione generale e generica, bensì occorre che il servizio sia organizzato in modo tale da garantire la possibilità di fruire del riposo.
La sentenza del Tribunale di Varese, in particolare, richiama poi i tre principi espressi, ancora una volta, dalla Cassazione:
“A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ;
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie ― se necessario formalmente ― ; di averlo nel contempo avvisato ― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VARESE
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